La legge prevede che chiunque causa ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo. Il risarcimento dal danno si distingue dall’indennizzo che viene versato nei casi previsti dalla legge quando un comportamento autorizzato dall’ordinamento comporta dei danni per i terzi. Il danno risarcibile si distingue in danno patrimoniale e non patrimoniale. Nella categoria del danno non patrimoniale si colloca il danno alla salute o danno biologico.
L’esempio più tipico è rappresentato dall’indennizzo previsto dall’art. 2045 del codice civile che stabilisce che chi causa ad altri un danno per salvare se stesso o altri dal pericolo di un danno grave alla persona (sempre che il pericolo non sia stato causato da lui) non è tenuto al risarcimento, ma il giudice può comunque riconoscere una somma al danneggiato a titolo di indennizzo. Si tratta del c.d. “stato di necessità”.
Per quanto facile sarebbe dire «Chi compie un danno deve risarcirlo», il nostro Codice civile ha affidato questo concetto a svariate norme per modulare la responsabilità del colpevole e, soprattutto, l’onere della prova del danneggiato. Perché se in alcuni casi il risarcimento è una conseguenza pressoché immediata e automatica di un determinato evento (si pensi a un albero comunale che cade su un’auto), in altri invece il danneggiato deve dimostrare che c’è stato quantomeno un elemento di colpevolezza in capo al danneggiante (si pensi a una buca stradale su cui cade la ruota di una macchina).
Di seguito alcuni esempi.
«Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli»
Si ha responsabilità medica quando sussiste un nesso causale tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell’operatore sanitario in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria.
Il professionista può essere chiamato a rispondere per i danni arrecati ai propri clienti nell’esercizio della sua attività qualora abbia agito con negligenza, imprudenza o imperizia.
«Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione
«Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito»
«Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi (…). I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto»;
«In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto (…)»
«I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti»
«Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno»
«Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito»
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