Anzitutto va ricordato che per granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione di cautele da parte del pedone, il comportamento eventualmente imprudente dello stesso interrompe il nesso di causa / effetto tra il fatto e l’evento dannoso.
In altre parole, vi sono circostanze in cui il comportamento imprudente del pedone è tale da escludere che vi possa essere una responsabilità da parte dell’ente gestore della strada.
Tanto per fare un esempio, in un caso recente nel quale a) era risultato provato che l’incidente era avvenuto in pieno centro cittadino, in luogo dove era presente illuminazione pubblica che garantiva la visibilità dei luoghi; b) dalle fotografie raffiguranti il dissesto era risultato che l’assenza di mattonelle fosse di estensione tale da essere agevolmente visibile a chiunque; c) tale “evidenza” dell’anomalia, era percepibile ad occhio nudo e che il dislivello, anche se non segnalato non segnalato, non fosse occultato dalla presenza di ingombri o ostacoli specifici, è stato ritenuto imprudente da parte del pedone camminare nella zona dissestata, per cui i danni conseguenti alla caduta non sono stati risarciti.
Im pratica se lo stato di dissesto è ben visibile e non è occulto, (non occorre che sia così evidente come nella nostra immagine…) non costituisce un pericolo inevitabile, anzi proprio la condotta del pedone che malgrado tale stato evidente di dissento decide di camminare proprio in quel tratto di strada o marciapiede, esclude la responsabilità del proprietario della strada.
Ma quando il dissesto, invece, non sia percepibile e di fatto sia una specie di trappola nella quale era inevitabile cadere malgrado tutte le attenzioni che la persona comune può prestare, allora il proprietario della strada è ritenuto responsabile per i danni, specie in mancanza di adeguata segnalazione.
Il nostro studio è in grado di seguirti e consigliarti al meglio per ottenere il risarcimento dei danni in casi nei casi in cui vi sia responsabilità dell’ente proprietario della strada.