In caso di contrasto tra le parti, il giudice della separazione non è tenuto ad occuparsi dell’assegnazione degli animali di affezione all’uno o all’altro dei coniugi, né della loro relazione con gli stessi; le condizioni relative alla suddivisione delle spese di mantenimento e di cura del cane rivestono un indubbio contenuto economico, al pari di qualunque altra spesa relativa a beni o servizi di interesse familiare, e non contrastano con alcuna norma cogente. – Tribunale Como, 03/02/2016
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Nel caso di specie una coppia che non aveva figli, né beni in comune né reciproche richieste economiche riguardo il loro mantenimento, chiedeva al Tribunale l’omologazione delle condizioni di separazione che contenevano sia reciproci obblighi riguardo le spese di mantenimento e cura dell’animale, sia la determinazione dei periodi di tempo che ciascun coniuge separato avrebbe passato con l’animale (ricalcata sulla falsariga delle disposizioni comunemente in uso riguardo i figli).
Il Tribunale di Como da un lato ha riconosciuto che l’accordo dei coniugi relativo alle spese di mantenimento del cane, avendo contenuto economico, era meritevole di tutela in sede di separazione e non contrastava con alcuna norma di legge, ed ha così ha provveduto ad omologare, per questo aspetto, la separazione.
Dall’altro ha ritenuto che le clausole dell’accordo di separazione volte ad assicurare a ciascuno dei comproprietari la frequentazione con l’animale e la responsabilità sullo stesso, non potessero essere omologate ed ha disposto pertanto il “non luogo a provvedere” su di esse ma ha anche ritenuto che accordi di questo tipo, anche se non omologabili in sede di separazione dei coniugi, siano comunque meritevoli di tutela giuridica e possano essere liberamente stipulati tra le parti.