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Come si svolgono la separazione e il divorzio

In questo articolo voglio accennare alle procedure di separazione e di divorzio e al loro svolgimento.

Come si svolge la separazione dei coniugi.

Se i coniugi sono entrambi d’accordo sia per separarsi che sulle condizioni delle separazione (affidamento e collocamento dei figli, assegno di mantenimento, assegnazione della casa coniugale) si può presentare il ricorso per la separazione consensuale.

In alternativa è possibile avvalersi, a determinate condizioni, di una procedura più snella – quella della negoziazione assistita – grazie alla quale i coniugi concludono un accordo di separazione (o divorzio) davanti ad un avvocato che lo trasmetterà direttamente all’ufficiale di stato civile: in questo caso si evita il passaggio in Tribunale e l’intera procedura è più veloce.

Quando non è possibile giungere ad una separazione consensuale per mancanza di accordo, i coniugi, o anche uno solo dei due, possono chiedere la separazione giudiziale.

La separazione giudiziale si chiede con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dei coniugi o del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio.
Il Presidente del Tribunale fissa una prima udienza, alla quale i coniugi dovranno comparire personalmente e in cui sarà tentata la riconciliazione.

Se questa non riesce, il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati e può inoltre adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole (ad esempio, relativi all’affidamento, al collocamento e al mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale, all’eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri).
Inoltre, egli nomina un giudice istruttore davanti al quale si svolgerà una vera e propria causa civile, al termine della quale verrà emessa la sentenza di separazione. Questa potrà essere oggetto di riforma da parte della Corte d’Appello. A sua volta, la sentenza d’appello potrà essere ricorribile in Cassazione. Anche l’ordinanza resa alla prima udienza da parte del Presidente del Tribunale può essere impugnata avanti la Corte d’Appello.

Come si svolge il divorzio.

E’ possibile chiedere il divorzio dopo un anno dalla data della prima udienza di separazione in caso di separazione giudiziale, dopo sei mesi in caso di separazione consensuale.

Il divorzio congiunto è la procedura che consente ai coniugi, già separati e che siano d’accordo tra loro, di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.

Nel caso invece i coniugi separati non siano d’accordo sulle condizioni del divorzio ciascuno di essi può promuovere il ricorso per lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.

Il Presidente del Tribunale dà i provvedimenti urgenti e poi la causa continua davanti al giudice istruttore. Al termine verrà emessa la sentenza di divorzio. Nel corso della causa ciascun coniuge può chiedere che sia subito emessa la sentenza che dichiara cessato il matrimonio, mentre la causa continuerà per le altre questioni (affidamento dei figli, trattamento economico ecc…).

Anche la sentenza di divorzio potrà essere oggetto di riforma da parte della Corte d’Appello ed a sua volta, la sentenza d’appello potrà essere ricorribile in Cassazione.