Un cittadino aveva citato in giudizio la Asl di Benevento davanti al Giudice di Pace per sentir dichiarare la responsabilità della stessa nella causazione di un sinistro avvenuto su una strada statale a causa di un cane randagio che aveva investito la sua autovettura, procurando danni non inferiori a 4.900 euro.
Il Giudice di Pace aveva dato ragione al privato, così come anche il Tribunale a seguito dell’appello promosso dalla ASL.
Anche la Cassazione ha confermato la decisione (sentenza 10/09/2019, n. 22522, sezione III): il principio generale, affermato dalla giurisprudenza di legittimità è quello di radicare la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi nell’ente o enti cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione.
Per quanto riguarda la Lombardia l’ art. 20 del Regolamento Regionale 13 aprile 2017 , n. 2 (Cattura dei cani vaganti) prevede che “l’ATS assicura, direttamente o tramite apposita convenzione, l’attività di accalappiamento dei cani vaganti, organizzandola d’intesa con i comuni. I metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai cani sofferenze, nel rispetto della sicurezza dell’operatore e dell’animale stesso.”
Questo significa che anche in Lombardia l’ATS (che ha sostituito le ASL) può essere chiamata a rispondere dei danni causati dagli animali (cani e gatti) randagi, da non confondere però con gli animali selvatici.