E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Como con una sentenza del 29 maggio 2019 per la quale ai sensi dell’art. 4 legge divorzio la residenza abituale della parte coincide con il luogo di abituale e volontaria dimora, rilevando quindi l’elemento obbiettivo della permanenza in un dato luogo coerentemente con le consuetudini di vita e lo svolgimento delle normali relazioni personali e sociali.
Una diversa residenza anagrafica, come nel caso in cui la residenza anagrafica dei minori sia posta in un luogo ma la dimora effettiva in un altro, potrebbe non essere rilevante, ed anzi prevale il luogo di dimora effettiva.
Per ottenere tali provvedimenti ci si dovrà rivolgere pertanto al Giudice avente sede nella città dove i figli vivono nella casa ex casa familiare con uno dei due genitori, dove il coniuge presso il quale sono collocati vive normalmente e lavora e dove i minori frequentano la scuola, anche se la residenza anagrafica è posta in un comune che ricade sotto la competenza territoriale di un altro Tribunale.