Il caso: un insegnante ha inviato, tramite e-mail, una comunicazione contenente informazioni relative al comportamento tenuto in classe da due alunni, agli insegnanti della classe, alla dirigente scolastica, nonché a tutte le famiglie degli alunni della classe.
Il Garante della privacy, con decisione del 28 settembre 2023 ha stabilito che non è sufficiente a giustificare la condotta il fatto che, come asserito dall’Istituto scolastico, tutti i genitori fossero a conoscenza delle dinamiche interne alla classe e che “la comunicazione a tutti i genitori (fosse) assolutamente in linea con quanto concordato nelle varie assemblee fatte con tutti i genitori della classe e con riunioni collegiali dedicate proprio alle criticità di gestione di alcuni studenti particolarmente “esuberanti” né, che “proprio in tali occasioni (fosse stata) ribadita e concordata la necessità di condividere gli episodi che possono destabilizzare il clima di apprendimento, al fine di trovare soluzioni, e (fosse stata) chiesta la collaborazione di tutte le famiglie”.
Il garante della privacy ha ricordato che nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni non rivolte a specifici destinatari non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni (ad esempio, quelli coinvolti in casi di bullismo o quelli cui siano state comminate sanzioni disciplinari o interessati da altre vicende delicate.
Il Garante ha quindi stabilito che l’Istituto ha reso edotti, in modo ingiustificato, tutti i genitori della classe in merito alle specifiche informazioni riguardanti le vicende personali relative agli interessati ed ha sanzionato la scuola.
Pertanto, condotte come quelle oggetto del caso non sono lecite: a scuola la privacy è tutelata anche nel caso di alunni molesti i cui nominativi non possono essere diffusi con comunicazioni aventi come destinatari soggetti (come gli altri genitori) che non sono tenuti ad avere conoscenza dei fatti commessi da singoli alunni.