Non sempre l’automobilista è totalmente responsabile per l’investimento di un pedone. Può benissimo capitare che il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite “strisce pedonali” immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, ponga in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, quando il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell’art. 2054 c.c., dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza.
Questo in generale.
E’ accaduto che un pedone mentre stava rincorrendo un autobus per salirvi, era improvvisamente sceso dal marciapiede ed aveva attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali parlando al cellulare, senza guardare se nel frattempo stessero arrivando delle auto. Così che veniva investita da un’auto che stava arrivando ed il cui conducente aveva poco prima notato il pedone che correva sul marciapiede per rincorrere l’autobus.
Questo è il caso considerato dal Tribunale di Trieste con la sentenza n. 380/2019 che ha attribuito l’80% della responsabilità al pedone, a causa della sua condotta imprudente ed improvvisa ed il 20% all’automobilista perché avendo notato il pedone rincorrere l’autobus, anche se sul marciapiede, avrebbe dovuto prevedere che il pedone avrebbe potuto attraversare la strada per salire sull’autobus.
La conseguenza dell’imprudenza del pedone è andata in gran parte a suo svantaggio: a fronte di un danno patrimoniale e non patrimoniale di complessivi 4.487 euro, al pedone è stato risarcito solo il 20% di tale somma pari a € 897,50.